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Introduzione

Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 30/01/1997

art. 1

  1. L’Amministrazione comunale, in considerazione dell’importanza sociale che riveste l’attività sportiva come utile occasione di aggregazione ed integrazionesociale, nell’esercizio dei propri compiti istituzionali, determina, con il presente regolamento, i criteri e le modalità di intervento in materia sportiva.
  2. Nell’applicazione del presente regolamento, l’Amministrazione, in linea con le proprie finalità, intende favorire l’attività sportiva continuativa che miri a sviluppare sul territorio l’integrazione, la socializzazione, la solidarietà, la diffusione di valori sociali e che si ponga in particolar modo come occasione di incontro per soggetti poco integrati, disadattati, extracomunitari, disabili, anziani e minori che vivono in situazione di disagio, avvalendosi, per le competenze attribuitele dalla legge, della Consulta comunale dello sport.

art. 1 bis

  1. Viene istituita ai sensi dell’art. 11 della l. reg. n. 8 del 16/05/78, la Consulta comunale dello sport che collabora con l’Amministrazione con funzioni consultive e propositive anche a mezzo di appositi gruppi di lavoro.
  2. Fanno parte della Consulta:
    • L’Assessore comunale allo Sport;
    • Il Presidente del C.O.N.I. o un suo delegato;
    • Il Provveditore agli studi o un suo delegato;
    • 5 rappresentanti delle Federazion sportive maggiormente diffuse nel territorio;
    • 3 rappresentanti tra gli Enti di promozione sportiva.

art. 2

  1. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, le manifestazioni da organizzare e realizzare direttamente, anche con la collaborazione gratuita di enti pubblici e privati.2.Altre manifestazioni, di rilevante interesse, non inserite nel bilancio preventivo, possono essere acquistate o organizzate, previo parere della Commissione Consiliare competente.

art. 3

  1. L’Amministrazione comunale inoltre interviene direttamente nell’organizzazione di attività sportive, manifestazioni, centri comunali di promozione e avviamento allo sport e di educazione motoria, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
  2. L’Assessore allo Sport presenta al Consiglio Comunale relaziona entro il 15 ottobre di ogni anno sull’attività di cui al comma precedente, svolta dal 1° settembre dell’anno precedente al 31 agosto dello stesso anno.

art. 4

Per la realizzazione di attività e manifestazioni di livello nazionale ed internazionale, organizzate direttamente o per la quale si intende intervenire a sostegno mediante fornitura di beni e/o servizi, la Giunta è autorizzata a ricorrere alla trattativa privata, oltre che nei casi previsti dai regolamenti comunali, anche per le spese relative a trasporto e soggiorno.

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