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Titolo 3 - corsi comunali di promozione, di avviamento ed educazione motoria

art. 11

  1. Al fine di promuovere l’educazione sportiva, le Circoscrizioni territoriali organizzano, tramite associazioni sportive, corsi di avviamento allo sporte di educazione motoria.
  2. A tal fine, entro il mese di maggio, l’Amministrazione centrale provvede alla pubblicazione di un bando complessivo per tutte le Circoscrizioni territoriali indicando direttive, obiettivi e finalità che l’Amministrazione intende raggiungere, relativamente al periodo decorrente dal 1° settembre dello stesso anno al 31 agosto dell’anno successivo.
  3. Nel bando sono indicatigli importi che l’Amministrazione corrisponderà per avviato o per ogni singola voce di spesa quali istruttori, uso degli impianti, assicurazione, assistenza medica, abbigliamento ecc.

art.12

  1. Entro il 30 giugno, le Associazioni sportive, senza scopo di lucro, affiliate alle Federazioni e/o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., regolarmente costituite ed operanti su territorio comunale possono presentare alle Circoscrizioniterritoriali competenti progetti di educazione motoria o di avviamento allo sport in conformità alle indicazioni dell’avviso.

art. 13

  1. Per le attività da svolgersi nei mesi estivi, l’Amministrazione centrale pubblica altro bando entro il mese di marzo.2.I progetti dovranno essere presentati entro il 30 aprile.

art. 14

  1. L’istanza di presentazione dei progetti, a firma autenticata del rappresentante legale della Società od Ente, deve essere corredata della stessa documentazione di cui all’art. 7 c 2 del presente regolamento.
  2. La relazione tecnica dell’iniziativa, da allegare all’istanza, vistata dalla Federazione oEnte di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. competente, deve illustrare il programma dettagliato delle attività da svolgere e gli obiettivi da raggiungere.
  3. La relazione deve inoltre contenere le indicazioni che saranno richieste dal regolamento della Circoscrizione competente e/o dal bando di cui al precedente all’art. 11.

art. 15

  1. Le proposte presentate dagli enti vengono esaminate dalla Circoscrizione per valutare l’ammissibilità al convenzionamento.
  2. Le Circoscrizioni rimangono libere di accettare o meno il progetto ed eventualmente di apportare delle modifiche da concordare con il soggetto proponente.

art. 16

  1. Ogni Circoscrizione stabiliscelemodalità e i terminidi iscrizione,i criteri di selezione, indicando se e quanto debba essere corrisposto per la partecipazione e quali categorie di persone possono presentare l’istanza, dandone adeguata pubblicità, tramite affissione di manifesti e con il coinvolgimento di scuole, centri sociali, parrocchie ecc.

art. 17

  1. Le domande di iscrizione per i corsi devono contenere l’indicazione completa dei dati anagrafici e la documentazione richiesta e vanno presentate alla Circoscrizione competente.

art. 18

  1. Il finanziamento èliquidato dalle Circoscrizioni agi enti, detratte le eventuali entrate, a conclusionedelle attività a seguito di attestazione e relazione sull’attività svolta, secondo le modalità espresse nel progetto e dietro presentazione della documentazione previstadal titolo IV.
  2. Nel caso in cui i frequentatori del corso risultino in numero considerevolmente inferiore rispetto al progetto approvato, il finanziamento concesso, detratte le spese fisse (quali quelle pubblicitarie e promozionali) sarà proporzionalmente ridotto.
  3. Alla stipula della convenzione può essere erogata un’anticipazione pari al 30% ed un ulteriore 30% può essere erogato avendo svolto più del 50% dell’attività prevista.

art. 19

  1. Nelle more che le Circoscrizioni siano dotate del personale e dei mezzi necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie, l’intera procedura sarà seguita dall’Amministrazione centrale.
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