Titolo 3 - corsi comunali di promozione, di avviamento ed educazione motoria¶
art. 11¶
- Al fine di promuovere l’educazione sportiva, le Circoscrizioni territoriali organizzano, tramite associazioni sportive, corsi di avviamento allo sporte di educazione motoria.
- A tal fine, entro il mese di maggio, l’Amministrazione centrale provvede alla pubblicazione di un bando complessivo per tutte le Circoscrizioni territoriali indicando direttive, obiettivi e finalità che l’Amministrazione intende raggiungere, relativamente al periodo decorrente dal 1° settembre dello stesso anno al 31 agosto dell’anno successivo.
- Nel bando sono indicatigli importi che l’Amministrazione corrisponderà per avviato o per ogni singola voce di spesa quali istruttori, uso degli impianti, assicurazione, assistenza medica, abbigliamento ecc.
art.12¶
- Entro il 30 giugno, le Associazioni sportive, senza scopo di lucro, affiliate alle Federazioni e/o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., regolarmente costituite ed operanti su territorio comunale possono presentare alle Circoscrizioniterritoriali competenti progetti di educazione motoria o di avviamento allo sport in conformità alle indicazioni dell’avviso.
art. 13¶
- Per le attività da svolgersi nei mesi estivi, l’Amministrazione centrale pubblica altro bando entro il mese di marzo.2.I progetti dovranno essere presentati entro il 30 aprile.
art. 14¶
- L’istanza di presentazione dei progetti, a firma autenticata del rappresentante legale della Società od Ente, deve essere corredata della stessa documentazione di cui all’art. 7 c 2 del presente regolamento.
- La relazione tecnica dell’iniziativa, da allegare all’istanza, vistata dalla Federazione oEnte di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. competente, deve illustrare il programma dettagliato delle attività da svolgere e gli obiettivi da raggiungere.
- La relazione deve inoltre contenere le indicazioni che saranno richieste dal regolamento della Circoscrizione competente e/o dal bando di cui al precedente all’art. 11.
art. 15¶
- Le proposte presentate dagli enti vengono esaminate dalla Circoscrizione per valutare l’ammissibilità al convenzionamento.
- Le Circoscrizioni rimangono libere di accettare o meno il progetto ed eventualmente di apportare delle modifiche da concordare con il soggetto proponente.
art. 16¶
- Ogni Circoscrizione stabiliscelemodalità e i terminidi iscrizione,i criteri di selezione, indicando se e quanto debba essere corrisposto per la partecipazione e quali categorie di persone possono presentare l’istanza, dandone adeguata pubblicità, tramite affissione di manifesti e con il coinvolgimento di scuole, centri sociali, parrocchie ecc.
art. 17¶
- Le domande di iscrizione per i corsi devono contenere l’indicazione completa dei dati anagrafici e la documentazione richiesta e vanno presentate alla Circoscrizione competente.
art. 18¶
- Il finanziamento èliquidato dalle Circoscrizioni agi enti, detratte le eventuali entrate, a conclusionedelle attività a seguito di attestazione e relazione sull’attività svolta, secondo le modalità espresse nel progetto e dietro presentazione della documentazione previstadal titolo IV.
- Nel caso in cui i frequentatori del corso risultino in numero considerevolmente inferiore rispetto al progetto approvato, il finanziamento concesso, detratte le spese fisse (quali quelle pubblicitarie e promozionali) sarà proporzionalmente ridotto.
- Alla stipula della convenzione può essere erogata un’anticipazione pari al 30% ed un ulteriore 30% può essere erogato avendo svolto più del 50% dell’attività prevista.
art. 19¶
- Nelle more che le Circoscrizioni siano dotate del personale e dei mezzi necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie, l’intera procedura sarà seguita dall’Amministrazione centrale.