Docs Italia beta

Titolo 4 - liquidazioni

art. 20

  1. A conclusione dell’attività sportiva, motoria o delle altre iniziative cui l’Amministrazione abbia concesso un intervento, si provvede, su richiesta del beneficiario, alla liquidazione e pagamento. A tal fine il destinatario dell’intervento deve inoltrare all’Amministrazione centrale o alla Circoscrizione competente, anche a mezzo lettera raccomandata, entro 90 gg. dalla conclusione dell’attività la seguente documentazione:
    1. dettagliata ed analitica relazione tecnico sportiva, sottoscritta dal legale rappresentante, recante il visto da parte della Federazione e/o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal C.O.N.I. competente, che illustri l’attività svolta, la partecipazione ai campionati ed i relativi risultati conseguiti, l’iniziativa realizzata, l’attività promozionale svolta (C.A.S. o Centro equipollente);
    2. elenco nominativo degli atleti della squadra o dei giovani iscritti al Centro di avviamento allo sport o al Centro equipollente o al corso di attività motoria, con l’indicazione della data e del luogo di nascita, della disciplina sportiva praticata e sottoscritto dal legale rappresentante con firma autenticata, a pena decadenza;
    3. dichiarazione in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi dell’articolo 20 e previa ammonizione dell’articolo 26 della legge 4 Gennaio 1968 n. 15 con la quale si attesti:
      • che l’intervento finanziario assegnato dall’Amministrazione Comunale è stato utilizzato per l’attivitàper la quale era stato richiesto;
      • che le spese sostenute ed evidenziate nel rendiconto sono afferenti all’anno o alla stagione cui si riferisce l’intervento finanziario;
      • che le entrate, derivanti da altre eventuali attività dell’Associazione, unitamente ai contributi erogati da enti pubblici o privati a sostegno delle finalità istituzionali statutariamente determinate, non producono nel bilancio complessivo dell’annocui si riferisce l’intervento un utile economico. (In caso contrario specificare la utilizzazione);
      • che ha adempiuto a tutti gli obblighi in materia fiscale, previdenziali ed assistenziali previste dalle normative vigenti;
      • che il legale rappresentante non è decaduto dal mandato ricevuto ed è abilitato a riscuotere somme da Enti pubblici e privati.
    4. copia autenticata del verbale di approvazione, da parte degli organi statutari competenti, del rendiconto di attività sportivaomotoria corrispondente alla stagione per cui viene concesso l’intervento ed evidenziando tutte le spese eventualmente non riportate nel bilancio trasmesso all’Amministrazione Comunale ai sensi dell’articolo successivo.
    5. rendiconto delle entrate e delle uscite sottoscritto dal legale rappresentante e redatto secondo le modalità di cui all’articolo seguente.
  2. Trascorso infruttuosamente il termine perentorio di 90 gg. (fanno fede timbro e data della raccomandata del servizio postale di stato) dalla data della realizzazione dell’attività o iniziativa svolta, in assenza della documentazione, il richiedente decade dalla concessione dell’intervento.

art. 21

  1. Il rendiconto deve essere redatto indicando analiticamente le singole voci e precisando le risorse del soggetto richiedente, i contributi accertati da altri Enti pubblici e privati, e l’intervento concesso dal Comune ma non riscosso.
  2. Le voci in uscita devono consentire, da parte del servizio preposto, l’individuazione del numero, la durata e la quantità relativa alla voce riportata in bilancio (per quanto riguarda le trasferte inserite nella attività federale, indicare località e numero partecipanti).
  3. Non dovranno essere riportate tutte quelle voci che non si riferiscono esclusivamente alla realizzazione dell’iniziativa oggetto dell’intervento ed in particolare non dovranno essere indicate le voci escluse dall’art. 8.

art. 22

  1. In caso di intervento partecipativo in beni e servizi, nel rendiconto devono essere indicate le voci non spese a seguito dell’intervento diretto dell’Amministrazione.
  2. Se l’intervento è concesso a rimborso delle spese, dovranno essere allegate le relative fatture, in originale, intestate all’Associazione.
torna all'inizio dei contenuti