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Titolo 5 - disposizioni comuni

art. 23

  1. I soggetti che ricevono interventi comunque denominati da parte dell’Amministrazione Comunale sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative che le stesse vengono realizzate con il concorso dell’Amministrazione Comunale di Palermo ed a riportare su tutto il materiale utilizzato lo stemma del Comune e la dicitura “Città di Palermo – Assessorato allo Sport”.

art. 24

  1. Le attrezzature acquistate con i fondi comunali di cui al titolo III del presente regolamento, restano di proprietà del Comune di Palermo e temporaneamente in custodia presso l’Associazione, che può utilizzarle per le attività promosse dal Comune o previa autorizzazione.
  2. A conclusione dell’attività, le Associazioni sportive presentano relazione sullo stato di tali attrezzature.3.Al termine delle attività per le quali è stato autorizzato l’uso delle attrezzature, il Comune puòrichiederne la consegna.

art. 25

  1. Le eventuali variazioni delle iniziative proposte, sia che ne riducono il costo, sia che ne mutino il contenuto e le modalitàdi svolgimento e modifichino i tempi o i luoghi di realizzazione, dovranno essere formalmente comunicate all’Amministrazione Comunale, la quale, si riserva di modificare l’ammontare dell’intervento, già deliberato in via preventiva, oppure di revocarlo.
  2. Nell’ipotesi di variazioni apportate unilateralmente, senza il preventivo consenso dell’Amministrazione, il richiedente decade automaticamente dall’intervento.
  3. La decadenza o sostituzione del legale rappresentante deve essere tempestivamente comunicato all’ufficio competente. L’Amministrazione rimane esentata da qualsiasi responsabilità per la mancata o incompleta comunicazione all’ufficio.
  4. Qualora il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni non veritiere, ovvero volutamente abbia omesso di dichiarare fatti o situazioni a lui note, che sarebbero state ostative alla concessione dell’intervento, decade dal diritto di assegnazione.

art. 26

  1. La revoca o decadenza del beneficio concesso dall’Amministrazione, nel caso di intervento diretto in beni e servizi, comporta la responsabilità per danni a carico del soggetto beneficiario, pari alla somma spesa dall’Amministrazione o alla tariffa fissata per l’uso del bene.(art. 27)1.L’Amministrazione incaricherà i propri funzionari per verificare il regolare svolgimento delle attività programmate e di richiedere, in qualsiasi momento, ulteriori atti documentali e giustificativi di spesa relativi al rendiconto.

art. 28

  1. L’Amministrazione Comunale non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna in merito alla organizzazione e realizzazione delle varie iniziative, ivi compresa la responsabilità per eventuali coperture assicurative.
  2. L’assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale,assistenziale e di collocamento ricade esclusivamente sul soggetto beneficiario dell’intervento.3.Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra soggetti privati e pubblici ed in generale fra qualsiasi destinatario di interventi finanziari e soggetti terzi, per fornitura di beni, prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

art. 29)

NORMA TRANSITORIA

L’amministrazione comunale provvederà entro 90 giorni alla costituzione della consulta dello sport. Nelle more della costituzione della Consulta, l’Amministrazione comunale opera in assenza della stessa, attuando le norme del presente regolamento.

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