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Titolo 2 - sponsorizzazioni

art. 9

  1. Il Comune, per la diffusione del nome della Città, può sponsorizzare manifestazioni e gare sportive di livello nazionale ed internazionale, o la partecipazione a tali manifestazioni egare di squadre cittadine e atleti singoli tesserati presso società cittadine.
  2. Possono essere sponsorizzate anche manifestazioni a carattere meramente locale qualora venga data diffusione almeno nazionale attraverso stampa a tiratura periodica, radio o televisione.
  3. A tal fine l’Amministrazione approva una tabella generale nella quale vengono individuati gli importi che possono essere corrisposti, suddivisi in base al livello (regionale, nazionale o internazionale) della squadra o manifestazione e alla durata della sponsorizzazione.

art. 10

  1. Le richieste di sponsorizzazione devono essere inoltrate entro gli stessi termini e corredate dalla stessa documentazione prevista per la concessione dell’intervento partecipativo, ai sensi del presente regolamento.
  2. I soggetti che abbiano ottenuto la sponsorizzazione devono concordare con l’Amministrazione, a pena di decadenza, altre sponsorizzazioni.
  3. Ove non venga raggiunto l’accordo, l’Amministrazione può revocare l’intervento.
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