Titolo 2 - sponsorizzazioni¶
art. 9¶
- Il Comune, per la diffusione del nome della Città, può sponsorizzare manifestazioni e gare sportive di livello nazionale ed internazionale, o la partecipazione a tali manifestazioni egare di squadre cittadine e atleti singoli tesserati presso società cittadine.
- Possono essere sponsorizzate anche manifestazioni a carattere meramente locale qualora venga data diffusione almeno nazionale attraverso stampa a tiratura periodica, radio o televisione.
- A tal fine l’Amministrazione approva una tabella generale nella quale vengono individuati gli importi che possono essere corrisposti, suddivisi in base al livello (regionale, nazionale o internazionale) della squadra o manifestazione e alla durata della sponsorizzazione.
art. 10¶
- Le richieste di sponsorizzazione devono essere inoltrate entro gli stessi termini e corredate dalla stessa documentazione prevista per la concessione dell’intervento partecipativo, ai sensi del presente regolamento.
- I soggetti che abbiano ottenuto la sponsorizzazione devono concordare con l’Amministrazione, a pena di decadenza, altre sponsorizzazioni.
- Ove non venga raggiunto l’accordo, l’Amministrazione può revocare l’intervento.